Tassazione

Imposte dovute per le successioni aperte dal 03.10.2006 (si fa riferimento alla data del decesso) 

  • Imposta di succesione (sul valore netto dell’asse ereditario)
  • Imposta ipotecaria  (sugli immobili in successione)
  • Imposta catastale (sugli immobili in successione)

Coniuge e parenti in linea retta 4% con franchigia di 1.000.000 di euro a beneficiario

  • 2% (168 euro se prima casa) minimo € 168,00
  • 1% (168 euro se prima casa) minimo € 168,00

Fratelli o sorelle

  • 6% con franchigia di 100.000 euro a beneficiario
  • 2% (168 euro se prima casa) minimo € 168,00
  • 1% (168 euro se prima casa ) minimo € 168,00

Parenti dino al  4° grado affini in linea retta affini entro il  3° grado

  • 6% senza franchigia
  • 2% (168 euro se prima casa) minimo € 168,00
  • 1% (168 euro se prima casa) minimo € 168,00

Altri soggetti

  • 8% senza franchigia
  • 2% (168 euro se prima casa) minimo € 168,00
  • 1% (168 euro se prima casa) minimo € 168,00

Se il beneficiario dei trasferimenti è una persona portatrice di handcap grave riconosciuto ai sendi della  L. 104/92 è prevista una franchigia di 1.500.000 euro

Oggetto della tassazione sono:

  • Gli immobili
  • Le aziende
  • I rami di azienda
  • Le azioni o partecipazioni in società o cooperative
  • Le obbligazioni
  • Le quote di fondi comuni di investimento (esclusa la parte percentuale della quota che viene investita in titoli di stato)
  • I crediti
  • Il denaro
  • I titoli (esclusi: Bot, Cct,Btp ed in genere tutti i titoli emessi o garantiti dallo Stato)
  • Gioielli e mobilia
  • Navi ed aeromobili

che fanno parte del patrimonio del deceduto, salvo le eventuali passività (spese funerarie nel limite di Euro 1.032.91, spese mediche e chirurgiche relative agli ultimi 6 mesi di vita a condizione che siano sostenute dagli eredi, residuo debito di mutui inerenti ad immobili compresi nella successione, ecc.).

Gli eredi hanno l’obbligo di presentare dichiarazione di successione in presenza dei beni sopra elencati, salvo l’esonero per i parenti in linea retta (coniuge,figli legittimi o naturali e loro discendenti, genitori, ecc.) se nell’asse ereditario, non sono compresi immobili, ed il patrimonio del deceduto non supera Euro 25.822,85.

Passaggi di aziende o partecipazioni societarie

Non sono soggetti ad imposta di successione e donazione i trasferimenti effettuati  anche tramite i “patti di famiglia”, a favore di discendenti (figli, nipoti figli di figlio, ecc.),  che hanno per oggetto:

  • aziende o rami di aziende;
  • azioni o partecipazioni in società di persone;
  • azioni o partecipazioni in società di capitali, cooperative o società di mutua assicurazione se viene acquisito o integrato (somma con le quote possedute in precedenza dal beneficiario) il controllo della società  (maggioranza o influenza dominante in assemblea ordinaria);

a condizione che i beneficiari esercitino l’attività di impresa o il controllo per un periodo non inferiore a 5 anni dalla data di apertura della successione e che rendano contestualmente alla successione o alla donazione un’apposita dichiarazione.

Il mancato rispetto del termine di 5 anni comporta la decadenza dal beneficio con obbligo del pagamento dell’imposta di successione eventualmente dovuta + sanzione del 30% + interessi che decorrono dalla data in cui l’imposta avrebbe dovuto essere versata.

I beneficiari o gli eredi devono compilare il modello F23 con i dovuti importi da pagare, che va presentato contestualmente alla denuncia di successione.

I codici tributo da utilizzare sul modello di pagamento - F23 - sono i seguenti:

  • 649T, per l’imposta ipotecaria;
  • 737T, per l’imposta catastale;
  • 456T, per l’imposta di bollo;
  • 778T, per la tassa ipotecaria;
  • 964T, tributi speciali.

La base imponibile è costituita dal valore totale netto dell'asse ereditario, vale a dire dal valore dei beni e dei diritti oggetto di successione al netto delle passività e degli oneri deducibili (debiti della persona deceduta, spese mediche e funerarie). Nella denuncia di successione gli immobili vengono riportati con il valore catastale e non con quello di mercato.

Il valore catastale si determina moltiplicando la rendita catastale (rivalutata del 5%) per i seguenti coefficienti:

  • 110,  (115,50) per la prima casa
  • 120,  (126,00) per i fabbricati dei gruppi catastali A, B, C (escluse le categorie A/10 e C/1)
  •  60,   (63,52) per i fabbricati delle categorie A/10 (uffici e studi privati) e D
  •  40,8 (42,84) per i fabbricati delle categorie C/1 (negozi e botteghe) ed E.

Per i terreni non edificabili, il valore catastale si determina moltiplicando per 90 il reddito dominicale rivalutato del 25% (112,50).

visita il sito dell'agenzia: http://www.immobiliareicf.it/

   
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